(Adottato il 26 giugno 2023 e emendato il 18 giugno 2024)
Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede
È corrente in Roma l’associazione denominata “Non c’è Pace Senza Giustizia ETS” o più brevemente “NPSG-ETS” nota anche in inglese come “No Peace Without Justice ETS” o “NPWJ-ETS”. Costituitasi nel 1994 come “Comitato di Parlamentari, Sindaci e cittadini per un nuovo diritto internazionale”, è stata riconosciuta Organizzazione non Governativa idonea ai sensi dell’art. 28 della Legge n. 49/87 per le attività di “formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo” e “informazione”, con Decreto del Ministero degli Affari Esteri n. 2009/337/003769/0; è iscritta, dal 25 febbraio 2015, all’Anagrafe delle ONLUS presso la DR LAZIO dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014 n. 125; è iscritta nell’elenco pubblico delle Organizzazioni della Società civile (OSC) e degli altri soggetti senza finalità di lucro (art. 26, L. 125/2014), con Decreto n. 2016/337/000237/3 del 04/04/2016; gode dal 21 luglio 2022 di Status Consultivo Speciale (Categoria II) presso il Comitato Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).
L’Associazione è conforme al Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato “Codice del terzo settore” (CTS), nell’ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS).
L’Associazione ha sede in Roma, Via Costanza Baudana Vaccolini n. 5. L’Associazione può istituire sedi distaccate che contribuiscano alla vita associativa con apposita delibera dell’Assemblea -su proposta del Consiglio direttivo che ne determina l’autonomia amministrativa e organizzativa.
Art. 2 – Scopi e Finalità
1) non ha scopo di lucro;
L’Associazione.
2) è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte:
a) al rafforzamento del sistema di garanzie e giurisdizione internazionale;
b) allo sviluppo e alla riforma delle organizzazioni internazionali a livello universale e regionale;
c) a promuovere il ruolo della Corte Penale Internazionale e i Tribunali Internazionali ad hoc per combattere l’impunità per crimini di guerra, contro l’umanità e il genocidio;
d) a combattere ogni forma di discriminazione e violenza basata sul genere, incluse le mutilazioni genitali femminili;
e) alla cooperazione con governi, società civile, attivisti dei diritti umani, per lo sviluppo dello stato di diritto e della democrazia, attraverso la realizzazione di programmi anche in Paesi terzi;
f) alla verifica dell’applicazione del diritto ad una giustizia giusta negli ordinamenti degli Stati membri delle Nazioni Unite;
g) alla diffusione, anche a mezzo di pubblicazioni, siano esse autofinanziate, gratuite o a pagamento, della notizia delle attività dell’associazione e di quanto altro ovunque pertinente all’attività dell’associazione stessa.
h) alla cooperazione allo sviluppo e alla promozione e tutela di ogni altro diritto umano, sia esso di genere, di inclusione, ambientale o altro.
Art. 3 – Attività
1) Per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 2 e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’associazione svolge, in via principale, le seguenti attività di interesse generale che costituiscono l’oggetto sociale, di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell’art. 5, comma 1, del CTS:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di sensibilizzazione per una cittadinanza attiva, nazionale e mondiale;
n) cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
Per la realizzazione delle suindicate attività di interesse generale (che saranno svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio) l’Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
– sviluppare la formazione professionale degli operatori locali per facilitare una loro diretta e progressiva assunzione di responsabilità, in ordine ad un autentico sviluppo, in tutti i settori della vita sociale ed economica;
– svolgere attività di raccolta fondi (art. 7 del CTS) al fine di finanziare le attività di interesse generale sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa, e mediante sollecitazione al pubblico;
– svolgere attività di advocacy, policy briefing e studi volti ad informare decisori politici, istituzionali e non istituzionali, su temi di diritti umani, libertà e legalità, a livello locale, nazionale, regionale e mondiale;
– costituirsi parte civile e/o intervenire, anche mediante “amicus curiae”, in procedimenti civili e penali domestici e internazionali.
2) Il Consiglio Direttivo dell’Associazione può individuare, successivamente, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell’art. 6 del CTS.
Art. 4 – Patrimonio e risorse economiche
1) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) beni mobili ed immobili che sono o diventeranno proprietà dell’Associazione;
b) erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’Associazione se destinati a patrimonio per legge, per volontà del benefattore o per decisione del Consiglio Direttivo dell’Associazione;
c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Tale patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra indicate. In riferimento all’art. 8, commi 2-3 del CTS, ai fini di cui al comma 1 del citato art. 8, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2) L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote associative e contributi degli aderenti;
b) contributi pubblici e privati;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rendite patrimoniali;
e) attività “diverse” di cui all’art. 6 del CTS.
f) attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 del CTS;
3) L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio consuntivo e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci la quale, per lo scopo, deve essere convocata entro i termini stabiliti dall’art.48, comma 3 del CTS con le modalità dell’art. 9 comma 4. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie dell’Associazione stessa. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dai soci.
4) È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5) È fatto divieto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 5 – Soci
1) Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2) Il numero dei soci è illimitato.
3) L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7 comma 4.
4) La sottoscrizione della domanda di adesione implica l’accettazione delle norme statutarie dell’Associazione.
Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci
1) Tutti i soci godono degli stessi diritti di partecipazione alla vita dell’Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
a) i soci hanno diritto:
– di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, ricevendone informazione, anche attraverso la pubblicazione sul sito web e potendo rendersi informati sulle attività dell’organizzazione e controllandone l’andamento, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dall’Associazione;
– di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
– di intervenire e esprimere il proprio voto in Assemblea;
– di consultare i libri sociali presso la Sede dell’Associazione previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
b) i soci sono tenuti:
– all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
– al pagamento della quota associativa annuale che è intrasmissibile e in nessun caso può essere restituita (salva l’ipotesi di restituzione della quota anticipata, in caso di rigetto della domanda di ammissione, di cui al successivo art. 7, punto 2).
– a dichiarare eventuali conflitti d’interesse e a rispettare I principi di integrità e confidenzialità.
Art. 7- Criteri di ammissione ed esclusione
1) L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta; viene deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. All’atto della domanda l’interessato indica il recapito di posta elettronica al quale intende ricevere le comunicazioni e le convocazioni. Contestualmente alla domanda deve versare la quota associativa relativa all’anno solare in corso, stabilita dall’assemblea. La deliberazione di ammissione è comunicata al nuovo aderente ed annotata nel libro dei soci.
2) Avverso l’eventuale rigetto della domanda, che deve essere motivato e comunicato all’interessato entro 2 giorni, è ammesso il ricorso all’Assemblea entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al rigetto. L’Assemblea si pronuncia su eventuali ricorsi in occasione della successiva convocazione, in apertura di seduta. In caso di definitivo rigetto della domanda di ammissione, la quota associativa versata verrà restituita.
3) La qualità di socio è intrasmissibile.
4) La qualità di socio si perde per:
a) decesso;
b) recesso, che deve essere comunicato per iscritto, anche mediante di posta elettronica, al Consiglio Direttivo, ed ha effetto immediato salvo che il socio richieda espressamente di differirne l’efficacia allo scadere dall’anno in corso;
c) esclusione conseguente alla mancata ottemperanza alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
d) decadenza per mancato pagamento della quota annuale, da corrispondersi entro il 31 gennaio di ogni anno.
5) L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa formale contestazione degli addebiti; il socio può inviare le sue controdeduzioni entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. La motivazione della delibera di esclusione, da adottare entro 20 giorni dal termine per le controdeduzioni, deve tenere conto delle controdeduzioni del socio.
Nel caso di esclusione per morosità, scaduti i termini di cui alla lettera d) del comma 4 che precede, il Consiglio Direttivo deve inviare al socio moroso un sollecito a ottemperare entro un termine di 30 giorni. I soci che non ottemperano sono dichiarati decaduti, salva la possibilità di presentare in qualsiasi momento una nuova domanda di iscrizione.
6) La decadenza o l’esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, è comunicata all’interessato entro 2 giorni; è ammesso il ricorso all’Assemblea, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa. L’Assemblea si pronuncia su eventuali ricorsi in occasione della successiva convocazione, in apertura di seduta.
7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega.
8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associative limitatamente ad un singolo associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
9) Il Consiglio direttivo è tenuto ad aggiornare il libro soci tenendo conto di tutte le nuove iscrizioni, eventuali decessi, recessi, decadenze ed esclusioni con cadenza almeno trimestrale e comunque all’atto della convocazione dell’assemblea.
Art. 8 – Organi dell’Associazione
1) Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Vicepresidente;
– il Tesoriere;
– l’Organo di Controllo.
L’elettorato passivo per le cariche sociali è riservato ai soci, ad eccezione del componente dell’organo di controllo qualificato ai sensi dell’art. 2397 cod. civ.
L’Assemblea può decidere di eleggere uno o più Presidenti onorari, i quali hanno il diritto
all’Assemblea dei soci senza diritto di voto.
Alle cariche sociali amministrative e di contollo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste di partecipare controllo si dall’art. 2382 cod. civ.
Art. 9 – Assemblea dei Soci.
1) L’Assemblea è composta da tutti i soci, è l’organo sovrano dell’Associazione che ne regola l’attività.
2) L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente, e in mancanza dalla persona designata dai presenti. Il presidente accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell’Assemblea, convalida i risultati delle votazioni.
3) L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente o in mancanza dall’Organo di controllo; inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
4) La convocazione è pubblicata sul sito ed inviata ai soci, all’indirizzo elettronico comunicato all’atto dell’iscrizione, almeno 15 prima della riunione e deve contenere la data e il luogo fisico della riunione, nonché l’orario della prima e della convocazione, ad almeno un ora di distanza, l’indicazione delle modalità per partecipare in via telematica e l’ordine del giorno.
In caso di motivata urgenza, previa delibera del Consiglio Direttivo, il termine per la convocazione può essere ridotto a 7 giorni.
5) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze a cui partecipano di persona tutti i soci, sempre che siano presenti o informati tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo.
6) Sono legittimati al voto in Assemblea i soci che risultano iscritti alla data della convocazione nonché quelli il cui ricorso contro la delibera di rigetto della domanda di iscrizione, di decadenza o di esclusione sia accolto dall’Assemblea. I soci la cui domanda di iscrizione sia stata accettata successivamente alla convocazione possono partecipare all’assemblea ed esercitare gli altri diritti sociali, escluso il diritto di voto.
7) Ciascun socio ha un voto. Il voto è personale e non può essere delegato.
Quando la deliberazione verte su persone, e specificamente nelle deliberazioni relative ai ricorsi su mancata ammissione, decadenza ed esclusione, nonché nelle elezioni delle cariche sociali, qualora lo chieda almeno uno dei presenti si procederà con voto segreto.
8) Al fine di favorire la massima partecipazione, le adunanze dell’Assemblea si svolgono anche per videoconferenza o per teleconferenza ovvero con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.
In particolare, è necessario che:
– sia consentito al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
– sia consentito ai soggetti legittimamente ammessi in Assemblea di partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti all’Ordine del Giorno, con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione in tempo reale;
– vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire.
L’Assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.
9) Le delibere assunte dall’Assemblea vincolano tutti i soci, anche quelli assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario Generale, se nominato, o in mancanza da altro soggetto appositamente designato, e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
Art. 10 – Competenze dell’Assemblea
1) L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio nel rispetto del termine stabilito dall’art. 48, comma 3 del CTS.
2) L’Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
Per deliberare la revoca degli organi sociali occorre comunque la presenza della maggioranza dei soci iscritti. La delibera è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro revoca e responsabilità i titolari di cariche associative amministrative e di controllo non votano. Essi sono tuttavia computati nel quorum costitutivo.
3) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza dei soci presenti.
4) L’Assemblea in sede ordinaria:
– approva il bilancio e la relazione di missione (art.13 del CTS);
– discute ed approva i programmi di attività;
elegge il Presidente e lo revoca
– elegge il Tesoriere e lo revoca;
– elegge i componenti del Consiglio Direttivo, dopo averne determinato il numero, e li revoca
– elegge i componenti dell’organo di controllo, dopo averne approvata la composizione monocratica o collegiale, e li revoca; la revoca è ammessa solo per giusta causa.
– conferisce l’incarico di revisione legale dei conti, stabilendo l’eventuale compenso;
– delibera l’azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi sociali;
– approva gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
– delibera sulla quota associativa annuale;
– delibera sulla costituzione di Sedi distaccate o di Gruppi locali;
– delibera sui ricorsi relativi al rigetto di domande di ammissione, alla decadenza o all’esclusione dei soci
4) L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci iscritti e delibera:
– le modificazioni dello statuto,
– lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio residuo,
– la fusione, la scissione e la trasformazione dell’Associazione.
Le deliberazioni di modificazione dello statuto sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
Le deliberazioni di scioglimento, devoluzione, fusione, scissione e trasformazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti;
– delibera su altre materie sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo oltre che su quelle di sua competenza in base alla legge, all’Atto costitutivo e allo Statuto.
5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro dei verbali delle riunioni dell’Assemblea, curato dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Art. 11 – Elezione delle cariche sociali
1) Tutti i soci possono concorrere all’assunzione delle cariche sociali, mediante candidatura, in occasione dei procedimenti elettorali. A tal fine, il Presidente dell’Assemblea predispone, prima dell’inizio delle votazioni, una lista delle candidature pervenute anche informalmente su iniziativa sia degli stessi interessati sia di altri associati: in tal caso l’accettazione del candidato può essere acquisita in qualsiasi forma.
2) Qualora si debba procedere contestualmente all’elezione per più cariche, si procede nell’ordine all’elezione del Presidente, del Tesoriere, del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo.
3) Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei presenti. Ove tale maggioranza non sia raggiunta in prima votazione, si procede ad una seconda votazione, tra i due che abbiano ottenuto il maggior numero di voti; è eletto chi dei due consegue il maggior numero di voti.
4) per l’elezione del Tesoriere si procede in unica votazione. È eletto chi consegue il maggior numero di voti
5) Per l’elezione dei componenti dei Consiglio Direttivo, ciascun socio può esprimere un numero di preferenze pari al numero dei componenti da eleggere. Sono eletti coloro che conseguono il maggior numero di preferenze, fino a concorrenza del numero di componenti da eleggere. In caso di parità è eletto il più anziano di età.
6) Per l’elezione dell’Organo di Controllo ciascun socio può esprimere una o tre preferenze, a seconda che l’Organo da eleggere sia monocratico o collegiale. In ogni caso almeno una delle preferenze deve essere espressa per un soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 cod. civ., pena la nullità della scheda. Sono eletti il coloro che conseguono il maggior numero di preferenze, riservando comunque un seggio al più votato dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 cod. civ., al quale spetta la carica di presidente dell’Organo.
7) Gli eletti devono accettare la carica, contestualmente se presenti o entro 48 ore dall’elezione se assenti. In caso di mancata accettazione, subentrano i primi non eletti nell’ordine delle preferenze ricevute.
Art. 12 – Consiglio Direttivo
1) Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è composto da un minimo di tre e un massimo di sette membri eletti dall’Assemblea, oltre che dal Presidente che ne è membro di diritto. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili;
2) L’Assemblea che procede alla elezione del Consiglio ne determina preliminarmente il numero dei componenti. Qualora coloro che hanno conseguito vori di preferenza siano in numero minore dei componenti da eleggere, il Consiglio si intende validamente costituito dal numero degli eletti.
3) In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio resta in carica per l’intera durata prevista, purché sia rimasta in carica la maggioranza dei Consiglieri eletti dall’Assemblea. In tal caso il Consiglio, deliberando a maggioranza dei 2/3 e con l’approvazione dell’Organo di Controllo, può sostituire i componenti mancanti. I consiglieri così nominati durano in carica sino alla prossima Assemblea, che può confermarli o sostituirli. I consiglieri nominati o eletti in sostituzione scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.
4) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio eletti dall’assemblea, l’Assemblea deve essere convocata per il rinnovo dell’intero organo per una data non successiva a 30 giorni dall’evento. Fino all’elezione del nuovo Consiglio l’ordinaria amministrazione è affidata ai rimanenti componenti dell’organo, o in mancanza al Segretario Generale se nominato o in mancanza all’Organo di Controllo.
5) La carica di Consigliere è ricoperta a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dal Consiglio Direttivo. Nel caso in cui ad un consigliere sia effettivamente richiesto un impegno continuativo, gli potranno, inoltre, essere corrisposti compensi individuali, purché proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e, comunque, non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.
6) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio stesso. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta dal Segretario Generale se nominato o in mancanza da uno dei presenti alla riunione.
7) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti; in questa seconda ipotesi il Consiglio Direttivo è convocato per una data non successiva a 20 giorni dalla richiesta
8) La convocazione deve avvenire con 7 giorni di preavviso e deve contenere la data, l’ora, il luogo fisico della riunione nonché l’indicazione delle modalità per partecipare in via telematica, e l’ordine del giorno.
In caso di motivata urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto a 3 giorni. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio, sempre che siano presenti o preventivamente informati tutti i membri dell’Organo di Controllo.
Le adunanze del Consiglio direttivo si svolgono anche per videoconferenza o per teleconferenza ovvero con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, nel rispetto del metodo collegiale.
9) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
10) I consiglieri, che senza giustificato motivo, non intervengono per 3 sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, sono considerati decaduti.
11) Il Consiglio Direttivo, in occasione delle proprie riunioni, convoca l’Organo di Controllo (art. 15) e, se è necessario, esperti esterni o rappresentanti di eventuali comitati interni, senza diritto di voto.
12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservate agli atti e sono pubblicati sul sito internet dell’Associazione, salvo per quelle parti che il Consiglio stesso deliberi, motivatamente e per il tempo strettamente necessario, di mantenere riservati.
13) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, ne attua i mandati e le decision ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la Legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. IL Consiglio Direttivo governa l’organizzazione e di essa ha il potere gestorio ed opera in attuazione delle volontà` e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può` essere revocato.
In particolare, esso svolge le seguenti attività:
– attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
– redige e presenta all’Assemblea il bilancio, la relazione di missione ai sensi dell’art.13 del CTS e il Bilancio Sociale;
– delibera sulle domande di nuove adesioni;
– delibera sull’esclusione e sulla decadenza dei soci (art. 7 comma 5);
– sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue;
– ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza, adottati dal Presidente, per motivi di necessità e urgenza;
– approva le fasce di compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’Associazione.
– determina i limiti di spesa ed approva i rimborsi massimi previsti per coloro che prestano attività di volontariato.
Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 4 comma 1;
– ha facoltà di costituire Comitati, composti da soci o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi o progetti;
– ha facoltà di assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio;
– istituisce un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’attività.
Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato Esecutivo, composto da Presidente, Tesoriere e Vicepresidente, delegando al Comitato Esecutivo alcune delle proprie attribuzioni. Dovranno essere determinati il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Il Consiglio Direttivo può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni relative all’approvazione del progetto di bilancio, della relazione di missione e del Bilancio sociale da sottoporre all’Assemblea.
Il Comitato Esecutivo, se istituito, cura che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’attività dell’associazione e riferisce al Consiglio Direttivo e all’Organo di Controllo, con periodicità almeno semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dall’Associazione.
I Consiglieri sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun consigliere può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione dell’associazione.
Art. 13 – Presidente
1) Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea, è membro di diritto del Consiglio Direttivo e lo presiede. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente.
In ragione dell’impegno continuativo richiesto dall’incarico, al Presidente è riconosciuto un compenso, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, comunque proporzionato all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni
2) Il Presidente ha la rappresentanza generale dell’Associazione di fronte a terzi, in giudizio e nel compimento di tutti gli atti che impegnano la stessa Associazione verso l’esterno. Per quanto riguarda l’organizzazione interna ha le seguenti mansioni:
– sovrintende a tutte le attività dell’Associazione;
– convoca e presiede l’Assemblea dei soci;
– convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea;
– cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
– inoltra istanze in favore dell’Associazione e riscuote le somme erogate in favore della medesima da parte della Pubblica amministrazione, di Enti e di privati, con facoltà di rilasciare quietanza liberatoria;
– ha la facoltà di aprire conti correnti bancari per conto dell’Associazione;
– in caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti, di competenza del Consiglio Direttivo, e li sottopone a ratifica nella prima riunione successiva, che egli deve convocare
entro 30 giorni.
Art. 14 – Vice Presidente
Il Consiglio Direttivo sceglie tra i suoi componenti il Vicepresidente, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile, e ha funzioni vicarie del Presidente; lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento assumendone gli stessi poteri (con la precisazione che la firma del Vicepresidente fa prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente); disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo può stabilire un compenso per la carica di Vicepresidente, nel caso in cui sia effettivamente richiesto un impegno continuativo. Il compenso deve comunque essere proporzionato all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.
Articolo 15 – Tesoriere
Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell’associazione e, in genere, ogni atto all’effetto del quale siano riconducibili un aumento o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione; cura la contabilità e la gestione amministrativa dell’Associazione.
Registra le entrate e le uscite, controllando la regolarità delle ricevute e dei mandati. Custodisce ed assicura la regolare tenuta dei registri contabili, ha la responsabilità del fondo dei contanti e dei valori di proprietà dell’Associazione. Verifica che tutte le spese siano state
preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Predispone la bozza del bilancio o rendiconto economico preventivo e consuntivo, da sottoporre all’esame ed del Consiglio Direttivo. Relaziona il Consiglio Direttivo sulla situazione contabile dell’Associazione. Potrà avvalersi dell’assistenza di commercialisti nominati dal Consiglio Direttivo, rimanendo comunque responsabile della situazione contabile ed amministrativa dell’Associazione.
In ragione dell’impegno continuativo richiesto dall’incarico, al Tesoriere è riconosciuto un compenso, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, comunque proporzionato all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.
Art. 15-bis – Segretario Generale
Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario Generale, con compiti strettamente esecutivi, e poteri di rappresentanza singolarmente attribuiti dal Consiglio stesso. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo senza diritto di voto.
Il Segretario Generale è responsabile, in solido con i componenti del Consiglio Direttivo, nei confronti dell’Associazione, dei creditori, dei soci e dei terzi, ai sensi dell’art. 28 CTS.
Art. 16 – Organo di Controllo
L’Assemblea nomina un Organo di Controllo, monocratico o collegiale; ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’art. 2399 del codice civile. Il titolare dell’Organo di Controllo monocratico, ovvero almeno uno dei componenti in caso di Organo collegiale, deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397, comma 2, c.c..
Nel caso in cui l’Organo di Controllo sia collegiale, lo stesso è composto da tre membri.
L’Organo di Controllo dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Al titolare dell’Organo di Controllo monocratico o al presidente dell’Organo di Controllo collegiale, socio o non socio, è riconosciuto un compenso, proporzionato all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze. Agli altri componenti dell’Organo di Controllo collegiale potranno essere corrisposti compensi individuali, determinati dall’Assemblea, purché proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e, comunque, non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. Esso ha i seguenti compiti:
– vigilare sull’osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
– vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
– vigilare sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5,6,7,8 del CTS;
– attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del CTS;
I componenti dell’Organo di Controllo possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su specifici affari;
Per ogni adunanza dell’Organo di Controllo è redatto un verbale, nel quale devono risultare le attività di controllo svolte dove vengono riportate le relazioni ai bilanci.
Art. 17 – Revisione legale dei conti
Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del CTS, l’Assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro o in alternativa, ai sensi dell’art.30, comma 6, del CTS, può assegnare all’Organo di Controllo, collegiale o monocratico, l’esercizio della revisione legale dei conti purché tutti i suoi membri siano iscritti nell’apposito registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Economia e Finanze.
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato. Il suo incarico s’intende retribuito.
Art. 18 – Durata e Scioglimento
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
1) Lo scioglimento dell’Associazione, oltre che verificarsi per le cause di legge, può essere deliberato dall’Assemblea. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2) In caso di scioglimento o, comunque, di cancellazione dell’associazione dal RUNTS il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del CTS) e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad un altro Ente del Terzo Settore definito dall’Assemblea, che abbia finalità analoghe a quelle dell’Associazione stessa, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
In alternativa, se l’assemblea delibera nel senso della prosecuzione dell’attività ai sensi del codice civile, si applica l’art. 50 del CTS.
Art. 19 – Norme transitorie finale
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice del Terzo Settore e le norme del Codice Civile in materia di associazioni, nonché la normativa nazionale e regionale in materia.
Gli organi sociali in carica decadono con l’approvazione del presente statuto; l’Assemblea provvede immediatamente all’elezione dei nuovi organi.